Il centro benessere deve risarcire il cliente derubato degli effetti personali

Il centro benessere deve risarcire il cliente derubato degli effetti personali
06 Ottobre 2017: Il centro benessere deve risarcire il cliente derubato degli effetti personali 06 Ottobre 2017

IL CASO. L’avventore di un centro benessere aveva convenuto quest’ultimo avanti al Tribunale di Ancona, lamentando il furto dei beni personali (“un orologio Rolex 16570 e moneta contante per E 250,00”) che aveva riposto “all’interno degli appositi armadietti situati nello spogliatoio” del centro anzidetto.

Aveva pertanto chiesto che quest’ultimo venisse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali (“quantificati in E 10.250,00”) e non patrimoniali (“danno morale quantificato nella misura di E 3.000,00”), sostenendo l’esclusiva “responsabilità della struttura per il furto subito, richiamando gli artt. 1783 e 1784 c.c., in quanto con il pagamento del biglietto d’ingresso la struttura mette a disposizione del cliente le attrezzature c.d. accessorie, dunque nel caso di specie gli armadietti, e si obbliga alla custodia dei beni ivi riposti”.

Si era quindi costituita in giudizio la società proprietaria del centro benessere, anzitutto contestando il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del cliente, “in particolare per ciò che attiene all’introduzione dei beni oggetto dell’asserito furto all’interno dell’armadietto, nonché del furto medesimo”.

In ogni caso, aveva comunque negato qualsiasi sua responsabilità, affermando che “il regolamento della struttura, esposto all’ingresso e alla reception, conteneva una clausola di esclusione della responsabilità per il caso di sottrazione o danneggiamento di beni introdotti dai visitatori nel centro benessere … e invitava i clienti a dichiarare al personale addetto il possesso di beni di valore”.

Aveva, dunque, contestato “il comportamento negligente dell’attore, il quale non si era attenuto alle indicazioni contenute nel regolamento”, né aveva chiesto di usufruire delle “casseforti predisposte per la custodia” dei preziosi, come invece avrebbe potuto fare per evitare di essere derubato.

LA DECISIONE. Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 940/2017, ha colto l’occasione per approfondire il tema della responsabilità del gestore di un centro benessere per il furto degli oggetti all’interno della struttura.

Ha premesso che “per giurisprudenza ormai consolidata, i principi sulla responsabilità dell’albergatore ex art. 1783 e ss. c.c. sono applicabili anche ad altre strutture, tra cui le palestre (“il centro benessere si ritiene equiparabile alla palestra”), perché anche in tali fattispecie l’utente, per fruire appieno dei servizi, abbandona provvisoriamente la custodia di alcuni oggetti personali”.

Però, “mentre per l’albergatore sussiste la responsabilità per tutte le cose portate dal cliente all’interno della struttura, per il gestore di un impianto sportivo tale responsabilità, per le cose non consegnategli in custodia, è limitata solo a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione”.

Ciò in quanto il gestore di palestre o strutture similari ha l’obbligo di “offrire al cliente un servizio di custodia degli effetti personali che il cliente quotidianamente porta con sé, poiché si tratta di servizio accessorio necessario per la corretta esecuzione della prestazione principale”, con la conseguenza che costui “risponde per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto stesso da parte dei clienti e custodite negli armadietti”.

E risponde anche nel caso in cui la struttura esponga un “cartello con il regolamento nel quale è contenuta la clausola di esclusione della responsabilità della struttura per il caso di sottrazione di beni di proprietà dei clienti”, perché “tale limitazione di responsabilità risulta inefficace, in quanto non approvata specificatamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., dovendosi essa ritenere quale condizione generale di contratto ed essendo il suddetto avviso assimilabile a tutti gli effetti ad un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.”.

E parimenti risponde anche se all’interno della struttura vi siano “casseforti di sicurezza utilizzabili su specifica richiesta del cliente, in quanto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l’obbligo di affidare in custodia all’albergatore gli oggetti di valore di sua proprietà, mancando una specifica previsione normativa in tal senso”.

Il Tribunale di Ancona ha, però, evidenziato che la decisione del cliente di riporre oggetti di valore e denaro contante all’interno dell’armadietto (e non già di affidarli in custodia alla struttura) comporta “una limitazione dell’obbligo risarcitorio posto a carico della struttura”, la quale “mentre … deve dirsi responsabile per l’intero valore sottratto o distrutto nel caso in cui i beni siano stati oggetto di specifica consegna in custodia al personale ai sensi dell’art. 1784 c.c., laddove il cliente abbia preferito usufruire dei soli armadietti si applicherà, a meno di dimostrare la colpa del gestore, il limite previsto dall’art. 1783 comma 3 c.c. per cui il risarcimento sarà eventualmente dovuto per un valore pari al massimo a cento volte il prezzo del biglietto d’ingresso”.

Nel caso di specie, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda dell’attore unicamente perché “il fatto non può dirsi provato”.

Diversamente, se avesse ritenuto raggiunta la prova, molto probabilmente avrebbe condannato il centro benessere a risarcire il cliente derubato.

Il Giudice di merito, infatti, ha incidenter tantum evidenziato come a quest’ultimo non potesse comunque essere imputato alcun comportamento omissivo per “la scelta … di non avvalersi delle casseforti predisposte dalla struttura, poiché egli non poteva dirsi in alcun modo tenuto dalla legge o dagli usi a denunciare al personale del centro il possesso dei beni”.

Altrettanto probabilmente avrebbe, però, riconosciuto al cliente un risarcimento nei limiti del valore pari al massimo a cento volte il prezzo del biglietto d’ingresso (“pari nel caso di specie ad E 20,00”), ossia euro 2.000,00, poiché egli aveva riposto i beni sottratti nell’armadietto dello spogliatoio, e non già affidati in custodia al gestore del centro benessere.

L’attore sarebbe pertanto, comunque, rimasto insoddisfatto, considerato che solo il valore del suo ‘Rolex’ era pari a cinque volte tanto (euro 10.000,00) l’importo che avrebbe percepito a titolo di ristoro del danno.

Ex post è possibile concludere che il cliente del centro benessere, ben consapevole del vero e proprio ‘tesoro’ che aveva con sé, avrebbe fatto meglio ad affidarlo in custodia alla struttura o a riporlo nelle cassette di sicurezza…

     

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